Art. 2

In vigore dal 14 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 20. ALLEGATO « ALLEGATO Coefficienti applicabili alle varietà di uve secche Varietà Coefficiente Sultanine 1,1871 di Corinto 0,9563 Moscatel 0,2652 »
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