Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 3152/85 è inserito il seguente articolo:
In vigore dal 8 nov 1990
« Articolo 3 ter
Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85, gli importi espressi nella moneta nazionale di un paese terzo sono convertiti nella moneta nazionale di uno Stato membro applicando il tasso di conversione fissato per la determinazione del valore in dogana. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1990:3237:oj#art-1