Art. 2

In vigore dal 5 nov 1990
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 1937/90 vengono riscossi secondo l'aliquota fissata all', paragrafo 2 del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3200:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo