Art. 1
1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:
In vigore dal 31 ott 1990
- circa 300 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o marzo 1989;
- circa 250 t di carni non disossate, detenute dall'organismo di intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1o marzo 1989;
- circa 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o settembre 1990;
- circa 1 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o settembre 1990;
2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.
4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 dell' 8 novembre 1990.
6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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