Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2169/86 è modificato come segue:
In vigore dal 24 ott 1990
1. All', il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
« 1. La restituzione alla produzione è fissata con effetto dal primo del mese.
2. La restituzione alla produzione, per tonnellata di amido o di fecola, è calcolata in base alla restituzione all'esportazione vigente per il granturco nel mese considerato, da moltiplicarsi, previa deduzione di un importo forfettario corrispondente alle spese di avvicinamento, per il coefficiente 1,60. »
2. All'articolo 5, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:
« 3. Il certificato di restituzione reca, oltre alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'aliquota della restituzione alla produzione e l'ultimo giorno di validità del certificato, costituito dall'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese del rilascio.
4. L'aliquota della restituzione alla produzione applicabile indicata sul certificato è quella in vigore il giorno del ricevimento della domanda.
La restituzione è adeguata in funzione del prezzo di entrata del granturco vigente nel mese della trasformazione dell'amido o della fecola. L'adeguamento si effettua maggiorando o riducendo la restituzione della differenza tra i prezzi di entrata vigenti per il granturco rispettivamente nel mese del ricevimento della domanda e nel mese della trasformazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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