Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:
In vigore dal 23 ott 1990
1) All', la data del 1o gennaio 1989 è sostituita da quella del 1o aprile 1990.
2) All', paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
« a) ex magazzino ad un prezzo uguale al prezzo di acquisto applicato dall'organismo di intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 1 ecu per 100 chilogrammi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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