Art. 2

In vigore dal 23 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1. ALLEGATO Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Massimale (tonnellate) 01.0165 7407 Barre e profilati di rame: ex 7407 10 00 di rame raffinato: di sezione piena di leghe di rame: 7407 21 a base di rame-zinco (ottone): 7407 21 10 Barre ex 7407 21 90 Profilati: di sezione piena 7407 22 a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone): 4 420 ex 7407 22 10 a base di rame-nichel (cupronichel): di sezione piena ex 7407 22 90 a base di rame-nichel-zinco (argentone): di sezione piena ex 7407 29 00 altri: di sezione piena 7408 Fili di rame 01.0170 7409 Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm 1 180
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Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3045 | Portale Normativo