Art. 2
In vigore dal 23 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1990.
Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.
ALLEGATO
Numero
d'ordine
Codice NC Designazione delle merci
Massimale
(tonnellate) 01.0165 7407 Barre e profilati di rame: ex 7407 10 00 di rame raffinato: di sezione piena di leghe di rame: 7407 21 a base di rame-zinco (ottone): 7407 21 10 Barre ex 7407 21 90 Profilati: di sezione piena 7407 22 a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone): 4 420 ex 7407 22 10 a base di rame-nichel (cupronichel): di sezione piena ex 7407 22 90 a base di rame-nichel-zinco (argentone): di sezione piena ex 7407 29 00 altri: di sezione piena 7408 Fili di rame 01.0170 7409 Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm 1 180
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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