Art. 2

In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2. (2) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2. (3) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 37. DECISIONE N. 4/90 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-CIPRO del 22 ottobre 1990 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato « protocollo », in particolare l'articolo 25, considerando che gli importi equivalenti all'ecu in alcune monete nazionali, validi il 1o ottobre 1988, erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1986; che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu, DECIDE:
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Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3203 | Portale Normativo