Art. 1
Il protocollo origine è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 22 ott 1990
1) il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:
« I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
"UDSTEDT EFTERFOELGENDE"
"NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT"
"EKDOTHEN EK TON YSTERON"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"EMITIDO A POSTERIORI". »
2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 20
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLICATA"
"DUPLICAAT"
"DUPLIKAT"
"ANTIGRAFO"
"DUPLICADO"
"DUPLICATO"
"DUPLICATE"
"SEGUNDA VIA". »
3) Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 29
Le merci che rispondano alle condizioni di cui al titolo I e che al 1o gennaio 1988 siano in corso di trasporto o si trovino assegnate, nella Comunità, nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla o a Cipro, ai regimi del deposito provvisorio dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto. »
4) Sono inseriti gli articoli seguenti:
« Articolo 31
Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative ai prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla, si applica mutatis mutandis il presente protocollo, con riserva delle condizioni particolari di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1990:3202:oj#art-1-2