Art. 1
Il protocollo è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 22 ott 1990
1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 2 590 ecu » è sostituito da « 2 820 ecu »;
2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « 180 ecu » è sostituito da « 200 ecu » e l'importo « 515 ecu » è sostituito da « 565 ecu ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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