Art. 2

In vigore dal 22 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 22. ALLEGATO Designazione delle merci Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Preparazione alimentare a base di pomodoro, contenente piccole quantità di pezzi visibili di pomodoro e di funghi, di sciroppo di glucosio, di olio vegetale, di erbe e di spezie. Il prodotto si presenta sotto forma di salsa ed è condizionato per la vendita al minuto. 2103 20 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dai testi dei codici NC 2103 e 2103 20 00. Il prodotto, che si presenta come salsa contenente piccole quantità di pezzi visibili di pomodoro e di funghi, non può essere considerato una preparazione di ortaggi e legumi del capitolo 20 della NC (vedi note esplicative SA, voce 2103, parte A), secondo capoverso). 2. Prodotto costituito da un miscuglio di mais intero macinato e di residui dell'estrazione mediante pressione di olio di germi di mais ottenuto a secco. Presenta le seguenti caratteristiche analitiche: 2309 90 51 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici, 2309, 2309 90 e 2309 90 51. - amido 44,9 % sul secco - grassi 4,9 % sul secco - proteine 16,8 % sul secco (tenore di azoto × 6,25) La determinazione del tenore di amido e di proteine è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). La determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 71/393 della Commissione, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7). 3. Prodotto costituito da un miscuglio di mais intero macinato e di residui dell'estrazione mediante pressione di olio di germi di mais ottenuto per via umida. Presenta le seguenti caratteristiche analitiche: 2309 90 51 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici 2309, 2309 90 e 2309 90 51. - amido 42,7 % sul secco - grassi 4,9 % sul secco - proteine 13,5 % sul secco (tenore di azoto × 6,25) La determinazione del tenore di amido e di proteine è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). La determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 71/393 della Commissione, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7). 4. Prodotto costituito da un miscuglio di crusche di mais e di residui dell'estrazione mediante pressione di olio di germi di mais ottenuto per via umida. Presenta le seguenti caratteristiche analitiche: 2309 90 51 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, e dai testi dei codici 2309, 2309 90 e 2309 90 51. - amido 44,8 % sul secco - grassi 4,2 % sul secco - proteine 13,4 % sul secco (tenore di azoto × 6,25) La determinazione del tenore di amido e di proteine è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 72/199 della Commissione, allegato 1, n. 1 e 2 (GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6). La determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità è stata effettuata applicando i metodi che figurano nella direttiva (CEE) 71/393 della Commissione, allegato, paragrafo 4, metodo A e paragrafo 1, rispettivamente (GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7).
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