Art. 2

In vigore dal 17 ott 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (4) GU n. L 256 del 20. 9. 1990, pag. 19.
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