Art. 1

In vigore dal 15 ott 1990
1. La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato I del presente regolamento. 2. Le modifiche apportate dal presente regolamento ai codici NC sono applicabili come sottovoci della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (Taric) conformemente all'allegato II, fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.
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