Art. 2

In vigore dal 15 ott 1990
Gli importi dell'integrazione per il cotone non sgranato indicati nei regolamenti (CEE) n. 1479/90 (9), (CEE) n. 1571/90 (10), (CEE) n. 1666/90 (11), (CEE) n. 1827/90 (12), (CEE) n. 1917/90 (13), (CEE) n. 2003/90 (14), (CEE) n. 2053/90 (15), (CEE) n. 2173/90 (16), (CEE) n. 2243/90 (17), (CEE) n. 2289/90 (18), (CEE) n. 2400/90 (19), (CEE) n. 2450/90 (20) e (CEE) n. 2481/90 (21) della Commissione, che fissano l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato sono fissati in via definitiva a decorrere dalla data rispettiva di entrata in vigore.
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