Art. 2
In vigore dal 27 set 1990
La Germania è autorizzata a concedere, attingendo a fondi nazionali, una restituzione all'esportazione dei prodotti per i quali l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso accordi con paesi terzi prima del 3 ottobre 1990. Non vengono presi in considerazione gli accordi che non contengano impegni precisi sui prezzi e sui quantitativi.
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