Art. 1

In vigore dal 27 set 1990
1. Nella parte « France » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2006/80, sono inserite le modifiche di cui all'allegato I del presente regolamento per i dipartimenti considerati. Inoltre, i centri d'intervento di Vendôme (Loir-et-Cher) e di Chambery (Savoie) sono soppressi per tutti i cereali. 2. I centri d'intervento di cui all'allegato II del presente regolamento sono inseriti nella parte « Bundesrepublik Deutschland » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2006/80.
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