Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 1696/71 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 24 set 1990
« Articolo 12 bis Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, l'aiuto può essere concesso anche per ceppi sperimentali ad uno stadio avanzato di selezione, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che tali varietà siano coltivate da produttori sotto il controllo di un istituto di ricerca. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 7 e non può in nessun caso superare l'importo dell'aiuto fissato per il gruppo 3 "altre". L'aiuto è concesso per una superficie che non può superare l'1 % della superficie complessiva investita a luppolo in uno Stato membro. Se l'1 % della superficie complessiva investita a luppolo in uno Stato membro è inferiore a 10 ettari, l'aiuto è concesso per un massimo di 10 ettari per Stato membro. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20. »
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