Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 1696/71 è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 24 set 1990
« Articolo 12 bis
Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 3, l'aiuto può essere concesso anche per ceppi sperimentali ad uno stadio avanzato di selezione, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che tali varietà siano coltivate da produttori sotto il controllo di un istituto di ricerca.
L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 7 e non può in nessun caso superare l'importo dell'aiuto fissato per il gruppo 3 "altre".
L'aiuto è concesso per una superficie che non può superare l'1 % della superficie complessiva investita a luppolo in uno Stato membro. Se l'1 % della superficie complessiva investita a luppolo in uno Stato membro è inferiore a 10 ettari, l'aiuto è concesso per un massimo di 10 ettari per Stato membro.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:2780:oj#art-1