Art. 1

In vigore dal 24 set 1990
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido tungstico (codice Taric 2825 90 40*10) e di acido (idrossido) tungstico (codice Taric 2825 90 40*20) originari della Repubblica popolare cinese e corrispondenti al codice NC ex 2825 90 40. 2. L'importo del dazio è pari al 35 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato (codice addizionale Taric 8480). Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se nelle condizioni effettive di pagamento è stabilito che questo venga effettuato entro trenta giorni dalla data di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Esso è aumentato dell'1 % per ciascun mese successivo di dilazione del pagamento. 3. Il dazio di cui al paragrafo 2 non si applica all'ossido e all'acido tungstici esportati nella Comunità da - China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC), (codice addizionale Taric 8481) e - China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), (codice addizionale Taric 8481). 4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/2736 | Portale Normativo