Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2351/90 è modificato come segue:

In vigore dal 24 set 1990
1) All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'organismo d'intervento belga accetta ogni settimana, per l'acquisto a spese della Comunità, i tre quarti degli animali che sono oggetto di domande d'acquisto inoltrate nel corso di una settimana, fino a un massimale di 5 625 suini vivi di peso superiore a 110 kg in media per partita e di 1 125 suinetti di peso superiore a 25 kg in media per partita. » 2) All'articolo 3, paragrafo 1, il prezzo di « 127 ecu » che figura al primo comma è sostituito da « 114 ecu » e il prezzo di « 104 ecu » che figura al secondo comma è sostituito da « 94 ecu ». 3) All'articolo 3, paragrafo 2, il prezzo di « 43 ecu » è sostituito da « 40 ecu ». 4) Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente: « ALLEGATO I Il territorio situato a ovest della strada statale N 327 e della statale N 370 comprendente: - le parti dei comuni di Wingene e Pittem; - le parti del comune di Ardooie, eccettuata la zona situata ad ovest dell'autostrada A 17; - le parti dei comuni di Meulebeke, Tielt e Ruiselede, eccettuata la zona situata a sud-est della statale N 399 e della statale N 37. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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