Art. 1

1. Si procede alla vendita di circa:

In vigore dal 21 set 1990
- 30 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o agosto 1990, - 18 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento francese e acquistate anteriormente al 1o agosto 1990, - 2 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1o settembre 1990, - 30 000 t di carni bovine disossate detenu dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o settembre 1990. 2. Tali carni devono essere importate in Brasile. 3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 4. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84, sono indicati nell'allegato I. 5. Le offerte sono valide solo se: - riguardano un quantitativo minimo globale di 20 000 t in peso del prodotto; - si compongono per il 62,5 % di carni con osso e per il 37,5 % di carni disossate, calcolate in peso del prodotto; - vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta; - per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta. 6. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 5, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali relative alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex: 220 37 b Agrec). 7. Il maggiore offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (2) è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata. 8. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5, 6 e 7. 9. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 1o ottobre 1990. 10. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.
Storico versioni

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