Art. 1

In vigore dal 21 set 1990
La mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 0102 10 00 e 1602 50 90 a destinazione della Repubblica democratica tedesca, il cui tasso è inferiore al tasso più basso fissato per le altre destinazioni, non è presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (6), né ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (7).
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