Art. 1

In vigore dal 19 set 1990
1. Per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 1990 il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato in 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in: a) 6 285 aventi peso vivo per capo inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %; b) 42 270 aventi peso vivo per capo da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia, dall'Ungheria e dalla Polonia e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %. 2. Le riduzioni di cui al punto 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. 3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue: 1.2.3 // // Italia // Grecia // a) 6 285 capi // 5 450 // 835 // b) 42 270 capi // 36 670 // 5 600 4. La domanda di titolo e il titolo medesimo hanno ad oggetto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80: - giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg, - giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia, dall'Ungheria e dalla Polonia. In quest'ultimo caso la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture: - Yugoslavia y/o Hungría y/o Polonia, - Jugoslavien og/eller Ungarn og/eller Polen, - Jugoslawien und/oder Ungarn und/oder Polen, - Gioygkoslavía í/kai Oyngaría í/kai Polonía, - Yugoslavia and/or Hungary and/or Poland, - Yougoslavie et/ou Hongrie et/ou Pologne, - Iugoslavia e/o Ungheria e/o Polonia, - Joegoslavië en/of Hongarije en/of Polen, - Jugoslávia e/ou Hungria e/ou Polónia. Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati. 5. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti. 6. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati; b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 10 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 10 capi. 7. La prova di cui al paragrafo 4 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica. 8. I titoli di importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.
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