Art. 2

In vigore dal 17 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 207 del 15. 7. 1982, pag. 1. (3) Timex c/Consiglio e Commissione RGC 1985, pag. 849. (4) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 5. (5) GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 6.
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