Art. 2
In vigore dal 17 set 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DE MICHELIS
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. C 159 del 18. 6. 1988, pag. 2.
(3) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 1.
(1) GU n. C 147 del 4. 6. 1988, pag. 4.
(1) GU n. C 240 del 20. 9. 1989, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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