Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue:

In vigore dal 5 set 1990
1. È inserito il seguente articolo: « Articolo 11 bis Si può procedere, ogni trimestre, all'apertura di più gare semplici riguardanti ciascuna un quantitativo non inferiore a 50 000 hl e un volume massimo complessivo di 600 000 hl espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol per l'esportazione di alcole vinico destinato ad alcuni paesi terzi e da utilizzare esclusivamente, come impiego finale, nel settore dei carburanti. » 2. All'articolo 17, paragrafo 2, al testo del primo comma è aggiunto il testo seguente: « Tuttavia, tale termine non può essere inferiore a due mesi. » 3. All'articolo 18, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Ogni bando di gara particolare concerne più partite per le quali è stabilito un ordine di ritiro. La gara riguarda il prezzo della prima partita, mentre il prezzo delle altre partite è fissato in conformità delle disposizioni dell'articolo 27. » 4. All'articolo 19, il quantitativo di « 600 000 hl » è sostituito da « 300 000 hl ». 5. All'articolo 20, il secondo comma è modificato come segue: a) il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: « - gli importi della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e delle cauzioni di buon ritiro e di buona esecuzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 2 »; b) il testo del quinto trattino del secondo comma è sostituito dal seguente: « - i termini di ritiro di cui all'articolo 25, paragrafo 2 e all'articolo 26, paragrafi 3 e 4. » 6. All'articolo 24, paragrafo 2, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente: « - fornisce contemporaneamente la prova di aver costituito, presso ogni organismo d'intervento interessato: - la cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione del quantitativo totale di alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara, a meno che la Commissione abbia deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, di sostituire detta cauzione con l'obbligo per l'aggiudicatario di sottoporsi al controllo di una società di sorveglianza internazionale conformemente al disposto dell'articolo 37; in tal caso, se la società di sorveglianza è impossibilitata di procedere al controllo prescritto per un fatto imputabile all'aggiudicatario, gli organismi d'intervento interessati sospendono il rilascio dei buoni di ritiro di cui all'articolo 28; - la cauzione di buon ritiro intesa a garantire il ritiro dell'alcole della prima partita entro il termine previsto all'articolo 25. » 7. All'articolo 25, paragrafo 2, primo comma, il quantitativo di « 75 000 hl » è sostituito da « 54 000 hl ». 8. Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 26 1. Il ritiro dell'alcole della seconda partita può avere inizio soltanto allo scadere del termine del ritiro materiale totale dell'alcole della prima partita dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato. A tal fine: - ciascun organismo d'intervento interessato informa immediatamente la Commissione del totale ritiro dai propri magazzini della quota della prima partita che lo interessa; - la Commissione, in possesso di tutte le informazioni di cui al primo trattino, avvisa immediatamente gli organismi d'intervento interessati e l'aggiudicatario che il ritiro della seconda partita può iniziare a una data precisata nello stesso avviso, con riserva della costituzione della cauzione di cui al paragrafo 2. 2. Prima del ritiro della seconda partita, l'aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito presso l'organismo d'intervento interessato la cauzione di buon ritiro intesa a garantire il ritiro dell'alcole che è oggetto della seconda partita entro i termini previsti al paragrafo 3. 3. Il ritiro materiale dell'alcole della seconda partita dai magazzini degli organismi d'intervento interessati deve concludersi entro un termine massimo stabilito in funzione della quantità di alcole della partita, prevedendo un mese per frazione intera di 54 000 hl di alcole a 100 % vol. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo alla data che figura nell'avviso di cui al paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino. 4. Se una gara particolare comprende più di due partite, le modalità previste ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto di ragione, al ritiro e alla costituzione della cauzione di buon ritiro delle partite successive alle prime due. » 9. Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 27 Il prezzo per ettolitro di alcole a 100 % vol di ciascuna partita diversa dalla prima è il prezzo convenuto per la prima partita, corretto con un coefficiente e tenuto conto di una franchigia nei limiti della quale l'applicazione di detto coefficiente non determina alcun adattamento del prezzo convenuto per la prima partita. Il coefficiente e la franchigia sono fissati nel bando di gara. » 10. All'articolo 28, a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Un buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 5 000 hl, ad eccezione dell'ultimo ritiro di ciascuna partita in ogni Stato membro. »; b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: « 4. L'utilizzazione dell'alcole dell'insieme delle partite deve essere terminata entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'ultimo ritiro dell'ultima partita. » 11. All'articolo 29, è aggiunto il seguente paragrafo: « 5. Se una gara particolare è costituita da più di due partite, è previsto che nel bando di gara siano descritte conformemente al paragrafo 4 soltanto la prima o le prime partite fino a concorrenza di 1 milione di ettolitri di alcole a 100 % vol. Almeno tre mesi prima della data limite per il ritiro materiale totale dai magazzini degli organismi d'intervento dell'ultima partita descritta, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la descrizione della partita o delle partite successive prevista al paragrafo 4. » 12. All'articolo 30, a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente: « a) gli estremi del bando di gara »; b) al paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) unicamente in caso di gara parziale, l'indicazione della cisterna o delle cisterne che sono oggetto dell'offerta e menzionate nel bando di gara »; c) al paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) riguarda l'intera partita, tranne per la gara particolare in cui deve riguardare la totalità delle partite. » 13. Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 33 Nel quadro del presente regolamento: 1. a) il mantenimento dell'offerta alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e, ove necessario, di costituzione della cauzione di buona esecuzione nonché, in caso di gara particolare, della costituzione della cauzione di buon ritiro della prima partita, costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di partecipazione. b) - Per quanto riguarda le gare di cui ai titoli I e II, l'utilizzazione effettiva dell'alcole ritirato per i fini previsti dalla gara in questione e il ritiro materiale totale dell'alcole dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato entro la data stabilita costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione. - Per quanto riguarda le gare di cui al titolo III, - l'effettiva utilizzazione dell'alcole ritirato ai fini previsti dalla gara in questione costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione; - il ritiro materiale totale dell'alcole e della partita in questione dai magazzini di ciascun organismo d'intervento interessato entro la data stabilita costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buon ritiro. 2. L'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale se, in caso l'utilizzazione sia accompagnata: a) da un'operazione preliminare di rettifica, - almeno il 90 % del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara parziale è utilizzato conformemente a tali fini, - almeno il 95 % del quantitativo totale di alcole greggio ritirato nel quadro di una gara semplice è utilizzato conformemente a tali fini e l'aggiudicatario può comprovare che l'operazione è stata effettuata nel territorio della Comunità; in tal caso, l'aggiudicatario informa la Commissione della destinazione e dell'utilizzazione finale dei prodotti; b) da un'operazione preliminare di disidratazione, almeno il 99 % del quantitativo totale di alcole ritirato è utilizzato conformemente a tali fini. 3. a) La cauzione di partecipazione è svincolata immediatamente quando l'offerta non è stata accettata o l'aggiudicatario ha soddisfatto le condizioni previste al paragrafo 1, lettera a). b) La cauzione di buona esecuzione è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, quando l'aggiudicatario fornisce ad ogni organismo d'intervento, relativamente al quantitativo in questione, le prove a tal fine previste al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85. c) La cauzione di buon ritiro è immediatamente svincolata da ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole alla data indicata nell'avviso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 4. » 14. All'articolo 34, a) il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: « - delle cauzioni di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino, espresse in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol »; b) è inserito il seguente trattino: « - delle cauzioni di buon ritiro di cui all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 2, espresse in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol. » 15. All'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, la frase in limine è sostituita dal testo seguente: « 2. Ai fini della redazione dei bandi di gara semplice o particolare, nonché della descrizione delle partite di cui all'articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni concernenti, per Stato membro: ».
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