Art. 8
In vigore dal 5 set 1990
I pagamenti inerenti ai contratti stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c) verranno effettuati su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e successivamente all'accertamento della loro regolarità da parte delle autorità competenti.
Un'anticipazione nei limiti del 30 % potrà essere versata all'atto della stipula del contratto dietro presentazione di una cauzione di importo equivalente; lo Stato membro interessato può, tuttavia, rendersi garante per i centri od organismi di cui all', paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.
Storico versioni
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