Art. 2
In vigore dal 5 set 1990
Le spese relative alle azioni di cui al presente regolamento sono finanziate, in particolare, con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione, applicata ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2211/88. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato membro interessato.
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