Art. 1
Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 891/89 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 3 set 1990
« Articolo 12
Il tasso della cauzione relativa ai titoli rilasciati per i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all' del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:
a) 0,60 ecu per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo all'importazione, la restituzione o il prelievo all'esportazione non sono stati fissati in anticipo;
b) se si tratta di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo:
- 16 ecu per tonnellata per i prodotti appartenente ai codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 10, 1001 10 90, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 e 1008,
- 23 ecu per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1006 (escluso il codice NC 1006 10 10),
- 4 ecu per tonnellata per gli altri prodotti;
c) 38 ecu per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1103 11 10 e per i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 1418/76 se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati anticipatamente. Per le esportazioni verso i paesi ACP realizzate sulle scorte di un titolo con un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, la cauzione è fissata a 18 ecu per tonnellata;
d) 23 ecu per tonnellata per gli altri prodotti di cui all', lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi i prodotti appartenenti al codice NC 1107, se si tratta di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati anticipatamente. Per le esportazioni verso i paesi ACP, realizzate sulla scorta di un titolo con un periodo di validità speciale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, la cauzione è fissata a 10 ecu per tonnellata;
e) 18 ecu per tonnellata per i prodotti appartenenti al codice NC 1107 se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione sono stati fissati anticipatamente.
Tuttavia, per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, la cauzione ammonta a:
- 28 ecu per tonnellata per i titoli rilasciati del 1o gennaio al 30 aprile,
- 38 ecu per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1o luglio al 31 dicembre. »
Storico versioni
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