Art. 1
In vigore dal 27 ago 1990
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1990.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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