Art. 1

In vigore dal 21 ago 1990
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1990. La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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