Art. 1

In vigore dal 31 lug 1990
All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85, paragrafo 1 il testo del primo trattino della lettera a) è sostituito dal seguente: « - sono stati incorporati con almeno un altro prodotto per la fabbricazione di un mangime, prima o dopo essere stati frantumati, macinati, torrefatti oppure trasformati in fiocchi; il processo di trasformazione deve far perdere ai semi la loro identità in modo da permettere all'organismo competente di accertare che i prodotti sottoposti a trasformazione non possano essere oggetto di una nuova domanda di integrazione; oppure ».
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