Art. 2
In vigore dal 31 lug 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.
(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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