Art. 2
In vigore dal 31 lug 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.
(7) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.
(8) GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 20.
(9) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 25.
(10) GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 23.
(11) GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 12.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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