Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 986/89 è modificato come segue:

In vigore dal 31 lug 1990
1) All', il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. L'originale e una copia del documento commerciale omologato, debitamente compilato, sono convalidati prima di ogni trasporto: - mediante il visto dell'organismo competente, o di un servizio od ente da esso incaricato, dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto, ovvero - dal venditore o dallo speditore mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dallo stesso organismo, servizio od ente. » 2) All'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), tra il primo e il secondo trattino è inserito il termine « ovvero ». 3) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: « 4. Tutte le copie di un documento commerciale omologato o di un documento di accompagnamento prescritte recano la dicitura "copia" o una dicitura equivalente. » 4) All'articolo 6, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: « 2 bis. Per i trasporti di prodotti di un paese terzo immessi in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, il documento commerciale omologato o, se del caso, il documento commerciale reca: - il numero del documento V l 1, redatto a norma del regolamento (CEE) n. 3590/85, - la data di redazione di tale documento, - il nome e la sede dell'organismo del paese terzo che ha redatto il documento o ha autorizzato un produttore a redigerlo. » 5) Il testo dell'articolo 9 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente: « - se l'esattezza delle sue indicazioni è stata certificata sull'originale del documento o su una copia dello stesso dall'organismo competente o da un servizio od ente da esso incaricato, ovvero » b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Se il documento commerciale omologato o il documento di accompagnamento è redatto in conformità del paragrafo 1, primo trattino, lo speditore può chiedere all'organismo competente, o al servizio od ente da esso incaricato e territorialmente competente per la spedizione del prodotto, su presentazione dell'originale e di una copia del documento redatto: a) di inserire la dicitura seguente nell'apposito spazio sul recto dell'originale e della copia del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento: - per i v.q.p.r.d.: "Il presente documento vale come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. in esso indicati"; - per i vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica: "il presente documento vale come attestato di provenienza per i vini da tavola in esso indicati", e b) di autenticare la dicitura di cui alla lettera a) con l'apposizione del suo timbro, l'indicazione della data e la firma del responsabile. Tali diciture vengono iscritte e autenticate sull'originale e sulla copia del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento anche quando si applica la procedura di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino. » c) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il documento commerciale omologato, ovvero il documento di accompagnamento, vale quale attestato di denominazione di origine per il vino importato, ove esso sia stato redatto conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 bis. » 6) All'articolo 10, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « Se il destinatario è stabilito fuori del territorio doganale della Comunità, occorre presentare all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione, a sostegno della dichiarazione di esportazione, l'originale del documento commerciale, del documento commerciale omologato o l'originale del documento di accompagnamento e una copia dello stesso. Tale ufficio doganale accerta che siano indicati, sulla dichiarazione d'esportazione, il tipo, la data e il numero di documento presentato e, sull'originale e sulla copia del documento commerciale, del documento commerciale omologato o del documento di accompagnamento, il tipo, la data e il numero della dichiarazione di esportazione. Su quest'ultimo documento e su una copia dello stesso, l'ufficio doganale appone una delle diciture seguenti, autenticata con il proprio timbro: "EXPORTÉ", "UDFOERT", "AUSGEFUEHRT", "EXPORTED", "ESPORTATO", "UITGEVOERD", "EXACHTHEN", "EXPORTADO" e consegna l'originale e la copia di tale documento, timbrati e provvisti della dicitura suddetta, all'esportatore o al suo rappresentante. L'originale del documento scorta il trasporto del prodotto esportato. » 7) All'articolo 12, primo comma, lettera b), a) nella versione tedesca, dopo il sesto trattino è inserito il trattino seguente (riguarda soltanto la versione tedesca); b) nella versione italiana il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente: « - succo di uve alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l, ». 8) L'articolo 14 è modificato come segue: a) Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo: « Se un'impresa possiede dei punti di vendita che effettuano la vendita diretta al consumatore finale e sono riforniti da uno o più depositi centrali ad essa appartenenti, l'obbligo della tenuta dei registri incombe ai depositi centrali, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b); le consegne destinate ai suddetti punti di vendita, che operano come rivenditori al minuto, sono registrate tra le uscite. » b) Al paragrafo 3: i) il testo del primo trattino del primo comma è sostituito dal seguente: « - per ciascuna delle categorie elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 o all' del regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio (*), (*) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 10. »; ii) dopo il primo comma è inserito il seguente testo: « I v.q.p.r.d. di diversa origine condizionati in recipienti di contenuto pari o inferiore a 60 l, etichettati conformemente alla normativa comunitaria, acquistati da terzi e detenuti per la vendita, possono essere iscritti nello stesso conto a condizione che l'organismo competente o un servizio od ente da esso incaricato vi abbia acconsentito e che tutte le entrate e le uscite di ogni v.q.p.r.d. siano riportate distintamente; lo stesso vale per i vini da tavola designati con il nome di una regione geografica. » 9) All'articolo 18, paragrafo 1, alla fine del secondo comma sono aggiunti i seguenti termini: « a condizione che l'organismo competente o un servizio o ente da esso incaricato le consideri attendibili. » 10) All'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), i termini « recipienti di volume pari o inferiore a 5 l » sono sostituiti dai termini « recipienti di volume pari o inferiore a 10 l ». 11) Nell'allegato II, capitolo A, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente: « 1. La disposizione del modello di documento commerciale omologato figurante nell'allegato I deve essere rigorosamente rispettata. Tuttavia, la dimensione delle caselle demarcate sul modello con righe e previste per l'apposizione delle indicazioni prescritte ha valore indicativo. »
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