Art. 1
In vigore dal 28 giu 1990
Si ritiene che le catture di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1990.
La pesca del nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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