Art. 1
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 987/68, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 21 mag 1990
« Questa misura à applicabile fino al 31 luglio 1990. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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