Art. 3
In vigore dal 21 mag 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. O'KENNEDY
(1) GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pagg. 2, 7, 12, 17, 21 e 25, rispettivamente.
(2) GU n. L 137 del 3. 5. 1981, pagg. 2 e 21, rispettivamente.
(3) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.
(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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