Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa:
In vigore dal 8 mag 1990
- 7 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o febbraio 1990;
- 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o febbraio 1990;
- 150 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1o febbraio 1990.
2. Le carni sono destinate ad essere esportate.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (11).
4. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 16 maggio 1990.
6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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