Art. 5
In vigore dal 7 mag 1990
Al massimo sette giorni dopo la chiusura della fiera di Berlino, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione un elenco dei contratti autenticati, con l'indicazione della natura e del valore delle merci o della loro quantità, secondo i casi, nonché dei nominativi e degli indirizzi degli esportatori e degli importatori. La Commissione trasmette una copia dell'elenco alle autorità degli altri Stati membri.
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