Art. 2

In vigore dal 21 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 20. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO PARTITA A 1. Azione n. (1): 858/89 - Decisione della Commissione del 22 giugno 1989. 2. Programma: 1989. 3. Beneficiario (7): Sudan Food Aid National Administration (FANA), Ministry of Finance and Economic Planning, PO Box 735, Khartoum (telex 324), indirizzo telegrafico: MAONAT 4. Rappresentante del beneficiario (3): Ambassade de la République du Soudan, Avenue F.D. Roosevelt 124, B-1050 Bruxelles Tel. 647 94 94; Telex 24370 SUDANI B. 5. Luogo o paese di destinazione: Sudan. 6. Prodotto da mobilitare: butteroil. 7. Caratteristiche e qualità della merce (2) (6) (7): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2. 8. Quantitativo globale: 200 t. 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura: 5 kg; vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: « ACTION No 858/89 / BUTTEROIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO SUDAN » e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.1.3.4. 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Port Sudan. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1. al 15. 2. 1990. 18. Data limite per la fornitura: 15. 3. 1990. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 8. 1. 1990, ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 1. 1990, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10. al 20. 2. 1990; c) data limite per la fornitura: 31. 3. 1990. 22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 200, Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B. 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 17. 11. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3449/88 (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 8). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Delegation of the Commission of the European Economic Community in Sudan, AAAID Building, third floor, Osman Digna Avenue, Khartoum. Telex 23096 DELSU SD. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05. (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario. (7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
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