Art. 2

In vigore dal 20 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9. (2) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31. (4) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.
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