Art. 2
In vigore dal 20 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1990.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.
(3) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 11.
ALLEGATO
« ALLEGATO I
A. COEFFICIENTI CHE SERVONO PER IL CALCOLO DEL PREZZO CONSTATATO SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ
Belgio 0,44 %
Danimarca 0,13 %
Germania 2,68 %
Spagna 22,17 %
Francia 16,31 %
Grecia 8,57 %
Irlanda 5,23 %
Italia 5,02 %
Lussemburgo -
Paesi Bassi 2,03 %
Portogallo 2,52 %
Gran Bretagna 32,68 %
Irlanda del Nord 2,22 %
100 % »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1989:3983:oj#art-2