Art. 2

In vigore dal 20 dic 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12. (3) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 11. ALLEGATO « ALLEGATO I A. COEFFICIENTI CHE SERVONO PER IL CALCOLO DEL PREZZO CONSTATATO SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ Belgio 0,44 % Danimarca 0,13 % Germania 2,68 % Spagna 22,17 % Francia 16,31 % Grecia 8,57 % Irlanda 5,23 % Italia 5,02 % Lussemburgo - Paesi Bassi 2,03 % Portogallo 2,52 % Gran Bretagna 32,68 % Irlanda del Nord 2,22 % 100 % »
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Art. 2 Regolamento (UE) 1989/3983 | Portale Normativo