Art. 1

Il protocollo origine è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 4 dic 1989
1) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti: ''délivré a posteriori", ''udstedt efterfoelgende'', ''nachtraeglich ausgestellt'', ''ekdothén ek ton ystéron'' ''issued retrospectively'', ''expedido a posteriori'', ''rilasciato a posteriori'', ''afgegeven a posteriori'', ''amitido a posterior'', '' ". » 2) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 20 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle diciture seguenti: ''duplicata'', ''duplicaat'', ''Duplikat'', ''antígrafo'' ''duplicado'', ''duplicato'', ''duplicate'', ''segunda via'', '' ". » 3) Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 33 Le merci che rispondono alle condizioni dei titolo I e che alla data di enrata in vigore del protocollo all'accordo di cooperazione, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità sono in corso di trasporto o si trovano assegnate, nella Comunità o in Tunisia, ai regimi del deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo, con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, ento il termine di sei mesi con decorrenza dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto. » 4) Sono inseriti gli articoli seguenti: « Articolo 35 Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo all'accordo di cooperazione a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Republica portoghese alla Comunità relative ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, si applica, mutatis mutandis, il presente protocollo, con riserva delle condizioni particolari di cui agli .
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Art. 1 Regolamento (UE) 1989/3900 — Il protocollo origine è modificato nel modo seguente: | Portale Normativo