Art. 4
In vigore dal 4 dic 1989
Il Regno di Spagna riversa il più rapidamente possibile nella seconda parte del contingente tutte le quantità che alla data del 15 settembre 1990 non saranno state utilizzate nell'ambito della parte che le è stata attribuita.
Esso comunica contemporaneamente alla Commissione il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 settembre 1990 incluso ed imputate sul contingente tariffario, nonché, se del caso, il totale delle quantità riversate.
A decorrere dal 16 settembre 1990, le importazioni in Spagna dei prodotti anzidetti beneficiano del contingente tariffario soltanto nei limiti del saldo disponibile e secondo le modalità di cui all'.
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