Art. 2
In vigore dal 20 lug 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.
(4) GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 32.
Storico versioni
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