Art. 2

In vigore dal 20 lug 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28. (4) GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 32.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1989/2203 | Portale Normativo