Art. 2
In vigore dal 19 lug 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.
(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 6.
(3) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.
(4) GU n. L 60 del 5. 3. 1988, pag. 33.
Storico versioni
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