Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA // Amido di riso » // // (1) GU n. C 99 del 20. 4. 1989, pag. 11. (2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 26 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1. (7) GU n. L 166 del 25.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1989/1806 | Portale Normativo