Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Gli importi riscossi o vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (CEE) n. 4062/88 sono riscossi sino ad un importo pari alle aliquote dei dazi definitivi. Per - Wing Shing sono riscossi sino all'aliquota del 9,3 %. Gli importi riscossi oppure vincolati a titolo di garanzia non compresi nelle precedenti aliquote del dazio sono liberati.
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