Art. 2

In vigore dal 19 giu 1989
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. SOLCHAGA CATALAN (1) GU n. C 91 dell'8. 4. 1988, pag. 8. (2) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 166. (3) GU n. L 220 dell'11. 8. 1988, pag. 1.
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