Art. 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4027/88 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 19 giu 1989
« Articolo 3 1. L'ammissione temporanea di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base si applica, senza alcuna formalità doganale, ai contenitori approvati o no per il trasporto sotto suggello doganale, recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature: a) identificazione del proprietario o dell'operatore; b) marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; c) tara del contenitore, compresi tutti i congegni fissi; d) paese di appartenenza del contenitore. Tuttavia, le indicazioni di cui al punto c) non sono richieste nel caso di apposizione di marchi su casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada e le indicazioni di cui al punto d) non sono richieste nel caso di apposizione di marchi su contenitori utilizzati nel trasporto aereo. 2. Il paese di appartenenza del contenitore potrà essere indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli nella circolazione stradale internazionale o, quando trattasi di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre. L'identificazione del proprietario o dell'operatore potrà essere operata indicandone il nome o una sigla o cifre consacrate dall'uso, escludendo simboli quali emblemi o bandiere ».
Storico versioni

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